Cambio di rotta

No ai conflitti di interesse, no alle commissioni di retrocessione pure, sì a una maggior informativa all’investitore e sull’investitore: la bozza di riforma del regolamento sugli intermediari scuote l'industria del risparmio. E non mancano le polemiche.

Sara Silano 16/09/2003 | 17:09
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Intermediari e società di gestione avranno ancora una settimana per far avere alla Consob i pareri sulla bozza di riforma del regolamento 11522/98. L’autorità di vigilanza ha deciso di accettare la richiesta di proroga avanzata dalle associazioni di categoria, che della revisione normativa criticano l’onerosità e l’aggravio di compiti e procedure. In effetti, non si tratta di un restyling di facciata, ma di un cambiamento che impatta sulle procedure interne, i contratti, l’informativa obbligatoria e la rendicontazione al cliente.

E’ una riforma che tocca nel vivo le società, perché riguarda la cosiddetta “normativa secondaria”, ossia quella attuativa delle leggi di rango primario e indica in concreto cosa si può o non si può fare, si deve o non si deve fare e come farlo. Figlia d

i due documenti del Cesr, il Comitato europeo delle autorità di vigilanza, mira ad abolire le forti differenze che, proprio a livello regolamentare, ancora caratterizzano l’industria, ostacolando la nascita di un mercato unico.

Ore contate per il conflitto di interesse

Sono molte le novità, che però sanno anche di ritorno al passato. Sul conflitto di interessi, vi è un vero e proprio cambio di rotta. “Finora è prevalso il principio della trasparenza”, spiega l’avvocato Luca Zitiello dello studio legale Camozzi & Bonissoni. “La nuova disciplina mira invece a far sì che scompaia. Il conflitto d’interssi deve essere innanzitutto identificato, quindi evitato. Solo nel caso ciò non sia possibile, deve essere reso trasparente e gestito in modo da non recare pregiudizio all’investitore. In ogni caso, va indicato nel prospetto informativo”.

Le disposizioni infliggono un duro colpo alle commissioni di retrocessione. Il mero ristorno provvigionale, le cosiddette “hard commission”, tanto diffuse nell’industria del risparmio, vengono vietate, mentre sono ammesse le “soft commission”, ossia la riscossione di denaro che serva per l’acquisto di beni e servizi utili a migliorare la prestazione al cliente. Del tutto dovrà essere debitamente informato l’investitore almeno una volta l’anno per iscritto.

Più informazione

L’informativa al cliente è un altro punto di svolta. Non solo viene reintrodotta la disciplina sui messaggi pubblicitari, che riprende quella del 1991 non recepita dall’attuale regolamento, ma viene introdotto l’obbligo di consegnare un documento informativo sull’intermediario, oltre a quello generale sui rischi dell’investimento e all’eventuale prospetto nel caso di acquisto di un fondo. Assume una funzione informativa anche il contratto per la fornitura di servizi, che finora ha avuto solo valenza normativa, in quanto dovrà indicare i dati delle parti, il foro competente per le controversie, l’autorità di vigilanza, ecc. Inoltre, nel caso di rapporto duraturo viene stabilito l’obbligo della forma scritta, che è stata in vigore fino al 1995.

Le nuove disposizioni impongono la produzione di una modulistica che attualmente gli intermediari e le società di gestione non hanno, difficilmente quantificabile in termini di costi, che implica un cambiamento nelle procedure interne e nel rapporto con il cliente. Questo vale anche per la definizione del profilo del cliente, secondo il principio “know your customer”. “Le disposizione sono state irrigidite”, dice Zitiello, “e la sollecitazione al rifiuto di fornire informazioni è vietata”.

Dopo le ingenti perdite sofferte dagli investitori negli ultimi tre anni, la Consob ha rivisto i limiti per l’informativa in materia. Nella bozza di riforma del regolamento scompare il tetto del 30% del controvalore totale del patrimonio e viene lasciata libertà alle società di indicare la percentuale di riduzione degli asset che fa scattare l’obbligo di comunicazione.

Il benchmark non è più un obiettivo

Cambia anche la concezione del benchmark, che non è più inserito tra gli obiettivi di investimento e diventa facoltativo. L’obiettivo è di porre fine a letture fuorvianti di questo parametro di riferimento, che si limita a riflettere il profilo di rischio/rendimento della gestione, ma non è rappresentativo dell’impegno del gestore a raggiungere determinati risultati. Dove non è possibile indicare un parametro oggettivo di riferimento, il contratto di gestione deve riportare un indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito, tenendo conto della volatilità storica dei rendimenti. Strettamente connessa alla revisione del benchmark è l’introduzione di una norma sullo stile di gestione (attivo o passivo), che per l’autorità di vigilanza si è resa necessaria al fine di definire meglio l’ampiezza del profilo di rischio del portafoglio.

Verso un mercato unico

La bozza di riforma del regolamento 11522/98 non va confusa con i decreti attuativi delle direttive comunitarie sui fondi pan-europei (2001/108/Ce e 2001/107/Ce), che non sono ancora stati emanati, in quanto attiene alle norme di dettaglio sulla prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. In comune, però, hanno l’obiettivo di creare un mercato unico, armonizzando le normative dei Paesi membri dell’Unione, tanto a livello primario quando a quello secondario.

Per le società di gestione e gli intermediari si preannunciano mesi caldi, anche se per il momento sono tutti in attesa delle disposizioni definitive. Nel caso del regolamento 11522/98, la Consob non vuole perdere tempo: entro i primi di ottobre è attesa la seconda bozza di riforma, quindi saranno lasciati alle associazioni di categoria quindici giorni per un nuovo giro di consultazioni e prima della fine dell’anno è prevista l’entrata in vigore della nuova disciplina.

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Info autore

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

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