La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 31 ottobre 2012, intervenuta a chiarire le modifiche apportate dall’art. 68 del DL n. 83/2012 all’art. 26-ter del DPR n. 600/73, rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione sulla tassazione sostitutiva che colpisce il sottoscrittore di polizze assicurative emesse da compagnie non residenti.
I rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza, nonché di capitalizzazione sono soggetti all’imposta sostitutiva del citato articolo 26-ter, anche se corrisposti da soggetti non residenti a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non esercenti attività d’impresa. L’imposta è dovuta nella misura del 20%, ridotta al 12,50% per la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011 (circolare Agenzia delle Entrate 28 marzo 2011 n. 11).
All’applicazione e al versamento dell’imposta sono tenute, oltre alle compagnie di assicurazione estere con stabile organizzazione in Italia, le compagnie estere che operano in Italia in regime di libera prestazioni di servizi (LPS) e che hanno optato per l’imposta sostitutiva sui redditi, direttamente o tramite un rappresentante fiscale. L’opzione deve essere comunicata al contraente e all’Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari che l’impresa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate.
L’art. 68, primo comma, del citato DL n. 83/2012 ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva; infatti, dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma), i sostituti di imposta che intervengono nella riscossione dei redditi devono – si tratta di un obbligo e non di una facoltà come, invece, previsto per le compagnie estere LPS – trattenere e versare la sostitutiva, sempre che l’imposizione non sia già stata applicata, previa opzione, dalla compagnia estera o dal rappresentante fiscale della stessa residente in Italia che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta. Gli intermediari interessati sono essenzialmente le società fiduciarie che amministrano le polizze per conto dei loro clienti e le banche attraverso le quali sono riscossi i flussi finanziari e i redditi.
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