Fiduciarie residenti, esonero RW

Gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione agli intermediari.

Salvatore Sanna, Eutekne 25/09/2012 | 09:53
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Il Decreto “semplificazioni fiscali” (DL 16/2012) è interve­nuto sugli esoneri dalla presentazione del modulo RW del modello Unico attraverso la riformulazione dell’art. 4 com­ma 4 del DL 167/90.

La nuova disposizione stabilisce che gli obblighi di monito­raggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e pa­trimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli in­termediari residenti e per i contratti comunque conclusi attra­verso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i reddi­ti derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. In particolare, rispetto alla versione precedente:

-  è stata aggiunta la possibilità di ottenere l’esonero anche per le attività patrimoniali;

-  è stato previsto che, per beneficiare dell’esonero, non rile­va solo che i redditi derivanti dalle attività estere siano ri­scossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti, ma occorre anche che questi ultimi si occupino di tutti i flussi connessi con l’investimento.

Con le novità normative introdotte, in sostanza, è stata codi­ficata ed estesa alle attività patrimoniali l’impostazione già indicata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15 del 18 febbraio 2011.

La precedente formulazione della norma, infatti, lasciava di­versi profili d’incertezza riguardo alla possibilità di beneficiare dell’esonero, in caso di immobili situati all’estero oggetto di un contratto di amministrazione senza intestazione da parte di una società fiduciaria residente. Con riferimento al requisito richiesto per beneficiare dell’esonero, si ricorda che la circolare Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 ha precisato che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l’intervento di un intermediario residente, anche nel caso in cui quest’ulti­mo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di pre­lievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta). Pertanto, l’esonero in questio­ne discende direttamente dall’incarico di riscossione dei proventi conferito dal contribuente all’intermediario residente e non dipende dall’esercizio della sua qualità di sostituto d’imposta, che in determinati casi può anche non verificarsi.

A nulla rileva, invece, la modalità con cui avviene il conferi­mento di tale incarico all’intermediario; esso può, infatti, es­sere indifferentemente effettuato dal contribuente, che dele­ga un intermediario residente all’incasso.

Non rileva che venga esercitato il ruolo di sostituto di imposta
Il regime di esonero è, ad esempio, applicabile alle polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compa­gnie di assicurazione estere per il tramite di un intermedia­rio finanziario residente, sempre che il contribuente abbia conferito a un intermediario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, con il disinvesti­mento e il pagamento dei relativi proventi. È necessario con­siderare, poi, che il fatto che il provento derivante dal riscat­to di una polizza sia assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del DPR 600/73 non esime, di per sé, il contribuente dagli obblighi dichiarativi, se lo stesso non ha conferito a un intermediario finanziario italiano l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, disinvestimento e il pagamento dei proventi. Con riferimento ai conti correnti all’estero, per ragioni di semplicità, dovrebbe essere applicabile anche alla nuova di­sciplina l’impostazione suggerita dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 45/2010. Secondo l’Agenzia, l’obbligo di compilazione del modulo RW non sussiste qualora il contri­buente dia apposita disposizione alla banca estera, presso la quale è detenuto il conto, di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Sempre ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute. Ad ogni modo, considerato che nell’interpretazione sopracitata non si rinvengono riferimenti alla gestione dei flussi del conto corrente da parte di un intermediario residente, sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore di fonte ufficiale.

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