La circostanza di aver riportato, in sede di dichiarazione dei redditi (modulo RW, Sez. II), l’entità complessiva (e rilevante) degli “investimenti all’estero” non comporta il riconoscimento della violazione della disciplina valutaria in materia di passaggi transfrontalieri con “denaro contante” al seguito, nella quale, per importi pari o superiori a 10.000 euro, è imposta la presentazione di apposita dichiarazione.
A precisarlo è il Tribunale di Asti nel provvedimento del 20 giugno 2012. In ordine a tale pronuncia appare opportuno, in via preventiva, ricordare come, ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DLgs. 195/2008, chiunque esca o entri nel territorio nazionale trasportando “denaro contante” (ovvero, tra l’altro, banconote, monete e strumenti negoziabili al portatore) di importo “pari o superiore” a 10.000 euro debba dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita dall’art. 9, comma 1 del DLgs. 195/2008, che è stato recentemente sostituito dall’art.11, comma 8, lett. d), n. 1 del DL 16/2012 convertito.
La previgente sanzione fino al 40% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia indicata, infatti, è stata sostituita da sanzioni differenziate in base all’entità dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire.
Esse vanno:
- dal 10% al 30% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, in eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, se detta eccedenza non è superiore a 10.000 euro;
- dal 30% al 50% dell’importo trasferito, o che si tenta di trasferire, in eccedenza rispetto al limite di 10.000 euro, se detta eccedenza è superiore a 10.000 euro.
Resta fermo l’importo minimo di 300 euro della sanzione pecuniaria amministrativa.
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