Le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente, sono soggette all’imposta di bollo ordinaria e non pagano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Questo è uno dei chiarimenti contenuto nella Comunicazione Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) del 5 luglio 2012.
L’Ania fornisce alcune precisazioni in relazione al rapporto tra l’imposta di bollo di cui all’art. 13 commi 2-bis e 2-ter del DPR 642/72, come introdotta dal DL 201/2011, e l’Ivafe, ovvero l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, in relazione alle assicurazioni. Infatti, secondo quanto chiarito dall’Ania, l’Ivafe nasce proprio per applicare un prelievo in quelle situazioni in cui non trova applicazione l’imposta di bollo ordinaria. Tra i due prelievi sussiste una sorta di alternatività. In particolare, l’Ania precisa che l’Ivafe non è dovuta nei seguenti casi:
- per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere che richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73;
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