Tassazione dei dividendi esteri alla prova delle ritenute

In caso di partecipazione qualificata, si ricorre alla dichiarazione dei redditi e si scomputa parte dell’imposta estera.

Salvatore Sanna, Eutekne 25/09/2012 | 17:17
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Le tematiche fiscali tendono a influenzare in modo significativo la redditività degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. I rendimenti derivanti dai medesimi, infatti, sono soggetti al regime delle ritenute che devono essere distinte tra quelle che vengono operate a titolo di imposte e quelle che sono invece ritenute d’acconto.

Per le persone fisiche che detengono una partecipazione qualificata al di fuori del regime d’impresa, i dividendi di fonte estera:

- spesso sono soggetti ad una ritenuta “in uscita” secondo le disposizioni dello Stato in cui risiede il soggetto partecipato;

- inoltre, scontano una ritenuta d’acconto del 20% (misura incrementata dal DL 138/2011) a cura dell’intermediario residente che interviene nella riscossione dei medesimi. Essa si applica sull’ammontare che costituisce reddito per il percipiente.

A quest’ultima previsione si affianca quanto stabilito dal co. 4-bis dell’art. 27 del DPR 600/73, secondo cui le ritenute alla fonte italiane sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera (percepiti da persone fisiche e non relativi alle imprese) devono essere operate dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione “al netto delle ritenute operate dallo Stato estero”.

Metodi di calcolo
Come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate 16.6.2004 n. 26, la base di calcolo su cui commisurare le ritenute alla fonte italiane da applicare in sede di riscossione è data dal dividendo o provento assimilato “originario” al netto dell’intero ammontare delle imposte estere su di esso applicate dal soggetto erogante, ivi compreso il caso in cui tali imposte risultino essere state prelevate in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato estero da cui il reddito proviene.

Con riferimento agli utili relativi a partecipazioni qualificate, la ritenuta si applica sul 40% oppure sul 49,72% (per gli utili prodotti a partire dal 2008) dell’importo già al netto delle ritenute applicate all’estero.
La ritenuta d’acconto del 20% si applica invece sul 100% dell’utile percepito in caso di dividendi provenienti da società residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Si pensi, ad esempio, ad un dividendo proveniente da una società residente in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata che applica una ritenuta convenzionale del 10%. Di conseguenza, un provento di 100.000 euro distribuito nel 2012 e che è stato prodotto nel 2007:

- sconta una tassazione estera convenzionale pari al 10%, ossia di 10.000 euro;

- subisce una ritenuta d’acconto ad opera di un intermediario residente pari a: 90.000 x 40% x 20% = 7.200 euro.

Per i redditi che concorrono alla base imponibile del percipiente, come nel caso in esame, è ammessa la detrazione delle imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 del Tuir. È necessario tenere conto, però, che l’art. 165, comma 10 del Tuir prevede che “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”.
Per i dividendi “qualificati” percepiti dal soggetto residente in Italia, quindi, anche la detrazione dell’imposta estera avviene nella misura del 40% del prelievo applicato.

Compilazione del quadro CR
Nel caso di specie sarà possibile, mediante la compilazione del quadro CR della dichiarazione dei redditi, scomputare un importo massimo pari a 10.000 x 40% = 4.000 euro.

La compilazione del quadro CR del modello Unico è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta. Infatti, il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo e sempre comunque nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero.

Diverso sarebbe stato il caso del possesso di una partecipazione non qualificata da cui consegue la percezione di un dividendo di 100.000 euro. In tale circostanza, si opera una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sul 100% del dividendo percepito, sempre secondo il principio del “netto frontiera”. Ossia, si subisce una tassazione del 20% su 90.000 euro, che è pari a 18.000 euro, ma dato che tali proventi non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, non compete il credito per le imposte estere.

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