E’ vero che le novità contenute nella Mifid 2, pur molto significative, non hanno una portata così profondamente impattante e radicale, come quelle che contraddistinsero l’introduzione della Mifid 1 nel 2007. Ciò nonostante alcune di esse comporteranno un ispessimento delle tutele per gli investitori obbligando il sistema a modificare le regole di comportamento nei confronti del pubblico.
Un esempio in tal senso è rappresentato dalla nuova disciplina in tema di informazioni che dovranno essere ricevute dalla clientela e, conseguentemente, dall’inevitabile processo di ri-profilazione che dovrà essere posto in essere dagli intermediari abilitati sui singoli clienti.
Fonti normative
I riferimenti normativi sono costituiti essenzialmente dall’art. 25, paragrafi 2 e 3 della Mifid 2, dagli artt. 54 e seguenti del regolamento delegato UE della Commissione ancora nel suo testo non definitivo del 25 aprile 2016 C(2016) 2398 final oltre che, in tema di product governance, dagli artt. 9, 16 e 24 della Mifid 2 e dagli att. 9 e 10 della Direttiva delegata della Commissione ancora nel suo testo non definitivo del 7 aprile 2016 C(2016) 2031 final. A ciò si aggiunge poi il Consultation paper sulla product governance messo in pubblica consultazione dall’Esma il 6 ottobre 2016.
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