Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89, diramata il 25 settembre 2012, le società fiduciarie residenti in Italia che, in virtù del mandato loro conferito da persone fisiche anch’esse residenti, corrispondono a banche estere interessi a fronte di finanziamenti accesi in favore delle persone fisiche stesse, sono tenute ad operare su tali proventi la ritenuta a titolo d’imposta del 20% prevista dall’art. 26, comma 5, del DPR 600/73.
Il caso preso in considerazione dalla risoluzione è quello di una società che ha ricevuto dai propri fiducianti italiani la richiesta di stipulare, a nome proprio ma per conto della clientela, appositi contratti di finanziamento con istituti di credito esteri (senza stabile organizzazione in Italia) presso i quali sono depositate attività finanziarie che fungono da garanzia; la fiduciaria ottiene in questo modo una linea di credito a lei intestata, utilizzabile a richiesta dai fiducianti e produttiva, quindi, di interessi corrisposti dalla società stessa alla banca per conto dei beneficiari finali.
La conclusione a cui è giunta la risoluzione poggia sull’assunto per cui la fiduciaria agisce quale controparte negoziale nell’ambito del contratto di finanziamento, anche se l’operazione è strumentale all’esecuzione del mandato fiduciario conferito dalle persone fisiche. E’ quindi la società stessa obbligata alla corresponsione degli interessi alla banca estera, benché l’onere economico effettivo sia sopportato dai fiducianti, nei confronti dei quali vi saranno evidentemente forme di rivalsa.
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