A partire dalle operazioni concluse dal 1° gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta a imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05% sul valore della transazione. Secondo il disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 licenziato dal Governo e bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, viene introdotta un’imposta sulle compravendite finanziarie ovunque effettuate (anche all’estero) da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia. La nuova disposizione afferma che l’imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall’imposta, invece:
- le operazioni di emissione di titoli azionari, quindi anche gli aumenti di capitale;
- l’annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.
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