Tobin Tax in dirittura di arrivo

Il disegno di legge per l’approvazione della legge di stabilità introdurrà un’imposta sulle transazioni finanziarie.

Salvatore Sanna, Eutekne 16/10/2012 | 11:16
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A partire dalle operazioni concluse dal 1° gennaio 2013, la compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta a imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05% sul valore della transazione. Secondo il disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 licenziato dal Governo e bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, viene introdotta un’imposta sulle compravendite finanziarie ovunque effettuate (anche all’estero) da soggetti residenti ai fini fiscali in Italia. La nuova disposizione afferma che l’imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall’imposta, invece:

- le operazioni di emissione di titoli azionari, quindi anche gli aumenti di capitale;

- l’annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

Lo schema di provvedimento, all’esame ora del Parlamento, trae spunto dallo schema di direttiva in corso di approvazione che disciplina l’introduzione della Tobin Tax da parte dei Paesi appartenenti all’Ue.

Come funziona per i derivati
Anche le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all’art.1 co.3 del DLgs.58/98 (c.d. Tuf), diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all’Unione europea e aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (ossia Norvegia e Islanda), in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, a imposta di bollo con l’aliquota dello 0,05%. Tuttavia, con riferimento ai derivati, la base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore nozionale di riferimento del contratto. Pertanto, considerando ad esempio un Irs (interest rate swap), la base imponibile sarà rappresentata non dai tassi di interesse percepiti, ma dal capitale di riferimento che non è oggetto di scambio fra le parti e rappresenta il parametro sul quale vengono calcolati i flussi che vengono incassati e pagati dai contraenti. Inoltre, tale capitale può essere costante lungo l’intera durata contrattuale (bullet), oppure può essere decrescente (amortizing): dovrà essere chiarito, quindi, come si calcola l’imposta in caso di capitale nozionale decrescente.
 
Per quanto attiene alla stima degli effetti della tassazione sui prodotti derivati, poi, la relazione tecnica al provvedimento osserva che, in base ai dati dell’indagine condotta dalla Banca d’Italia sui prodotti scambiati “over the counter”, opportunamente integrati con quelli tratti da Borsa Italiana,  è stata quantificata una base imponibile di circa 8,5 miliardi di euro.

Chi è soggetto
La nuova imposta di bollo avente la funzione di Tobin Tax sarà dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni finanziarie sopracitate a eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari, nonché per le operazioni su derivati, concluse a decorrere dall’1.1.2013, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni.
Negli altri casi, l’imposta è versata dal contribuente. Infatti, secondo il tenore letterale della norma, la nuova imposta di bollo non si applicherà soltanto ai titoli negoziati in mercati regolamentati, ma anche alle compravendite su azioni emesse da società non quotate.

Sono esentate dall’imposta, invece, le operazioni che hanno come controparte l’Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea e le banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 

Quale gettito per l'Erario
Dal punto di vista delle entrate per la pubblica amministrazione, la relazione tecnica del ddl di stabilità 2013 chiarisce che, considerando prudenzialmente anche gli effetti derivanti da possibili riduzioni dei volumi di transazioni a seguito dell’introduzione dell’imposta in esame (a seguito di fenomeni di delocalizzazione e per la minore convenienza economica attribuita ad alcune tipologie di operazioni il cui guadagno deriva da elevatissimi volumi di scambi), si stima un gettito annuo derivante dall’applicazione dell’imposta di bollo in esame di circa un miliardo di euro.
Tornando poi all’eventuale applicazione dell’imposta secondo il testo diffuso in bozza, si osserva che un aspetto significativo è rappresentato dalla previsione per la quale il mancato pagamento dell’imposta determina la nullità dell’operazione. Inoltre, le disposizioni attuative del regime in esame saranno stabilite con decreto del ministro dell’Economia e finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

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