7. La tassazione dei redditi post-gennaio 2009

Pubblichiamo il settimo articolo di approfondimento normativo.

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I redditi conseguiti fra il 1° gennaio 2009 e la data di presentazione della dichiarazione riservata, derivanti dalle attività scudate non sono coperti dalla normativa sullo scudo e pertanto si pone il problema della loro determinazione e modalità di tassazione, la quale può avvenire:

- mediante autotassazione a cura del contribuente;
- mediante tassazione analitica da parte dell’intermediario coinvolto nell’operazione di rimpatrio;
- mediante una tassazione forfettaria del 27% su un reddito determinato presuntivamente.

Accanto alla possibilità che i redditi, analiticamente determinati, vengano assoggettati a ta

ssazione direttamente da parte del contribuente (autotassazione che comporta sempre la perdita dell’anonimato) è prevista, per le attività rimpatriate, la possibilità di richiedere all’intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, l’applicazione delle ordinarie ritenute alla fonte (d’acconto o d’imposta) o imposte sostitutive che sarebbero state applicabili su detti redditi ove le attività rimpatriate fossero state già in deposito presso l’intermediario stesso ovvero questi fosse intervenuto nella riscossione (tassazione analitica, sui redditi effettivamente conseguiti).

Le fattispecie che l’interessato può comunicare all’intermediario al fine di avvalersi della tassazione analitica sono limitate a quelle per le quali risulta applicabile il regime del risparmio amministrato o il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del DLGS 461/1997, ovvero quelle per le quali l’intermediario è tenuto all’applicazione di una ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

Rimangono esclusi, ad esempio, i dividendi e le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti residenti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, le plusvalenze da partecipazioni qualificate in società black list (vale a dire residenti in paradisi fiscali, quali Jersey, Singapore, Hong Kong, Bahamas), le plusvalenze da partecipazioni non qualificate e non quotate in società black list, gli interessi da finanziamenti a società non residenti, le plusvalenze da prelievo e cessione di valute.

Accanto all’autotassazione ed alla tassazione analitica sui redditi effettivamente conseguiti (che non sempre consente l’anonimato, come nel caso di quote di OICR esteri non armonizzati o di dividendi da partecipazioni qualificate in società non residenti) è previsto che i redditi post scudo derivanti delle attività rimpatriate possano anche essere determinati in via presuntiva, mediante l’adozione del criterio forfettario indicato dall’art. 6 del DL 167/90.

In tal caso si presume che le attività rimpatriate abbiano generato un reddito, da determinarsi applicando all’ammontare indicato nella dichiarazione riservata un tasso medio BCE. Sui redditi così determinati, l’intermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 27 per cento.

E’ in ogni caso esclusa la tassazione attraverso l’intermediario (analitica o forfettaria) di redditi che in via ordinaria non subiscono alcuna tassazione da parte dello stesso, così come nel caso di redditi derivanti da attività finanziarie regolarizzate.

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