5. Gli effetti dello scudo

Pubblichiamo il quinto articolo di approfondimento normativo.

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Lo scudo fiscale:

1. preclude, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo relativamente ai periodi d’imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l’azione di accertamento, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

2. estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall’articolo 5 del DL 167/90, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

3. esclude la punibilità per i reati di cui agli artic

oli 4 e 5 del DLGS 74/2000 (dichiarazione omessa o infedele).

Il rimpatrio, ovvero la regolarizzazione, non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale, ad eccezione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2009, vale a dire il 5 agosto 2009.

Lo scudo, oltre a fornire protezione nei limiti sopra indicati, non è utilizzabile al fine di innescare procedimenti penali od amministrativi, non vale come notizia di reato, né come indizio, né come prova o motivazione di una condanna.

Gli elementi ostativi
Se alla data della presentazione della dichiarazione riservata è stata già constatata una violazione sul piano fiscale, previdenziale, sul monitoraggio fiscale dei capitali, ovvero siano stati avviati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza non si conseguono gli effetti dello scudo.

La medesima esclusione si ha anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto solo richieste, inviti e questionari da parte degli uffici delle imposte nell’ambito delle indagini finanziarie (artt. 51, del DPR 633/1972 e 32 del DPR. 600/1973).

Al riguardo, affinchè l’accesso ai benefici dello scudo venga negato, è necessario che gli inviti, le richieste e i questionari, siano essere stati notificati al contribuente.

Per quanto riguarda l’esclusione della punibilità penale, il soggetto aderente allo scudo è escluso dai relativi benefici se ha avuto formale conoscenza dell’avvio di un procedimento penale a suo carico. Si intende per formale conoscenza quella che si ha a seguito della notifica di conclusione delle indagini preliminari.

L'indagato può tuttavia avere avuto formale conoscenza dell'avvio del procedimento penale anche prima di tale momento (ad es. se viene disposto un sequestro o una perquisizione a suo carico). In tali casi si deve aver riguardo alle notifiche di tali atti, da cui espressamente risulti la qualità di indagato.

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