A ognuno il suo fisco

Il trattamento tributario è una delle variabili da prendere in considerazione nella scelta tra i vari strumenti di risparmio e investimento. Ecco le differenze principali.  

Valerio Baselli 24/01/2014 | 11:05
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L’ispettore delle imposte, diceva Ugo Tognazzi, crede esattamente il doppio di quello che gli si dice. Per questo è indispensabile essere precisi quando si parla di tasse, anche di quelle a carico dei propri investimenti. Un campo complicato che, negli ultimi anni, ha subito diverse riforme. Ecco il trattamento fiscale dei principali strumenti tra cui scegliere.

Con l’ultima finanziaria, il governo ha aumentato l’imposta di bollo su tutte le forme di risparmio (clicca qui, per approfondire).

Fondi comuni e Sicav
Per tutti i fondi di investimento autorizzati alla vendita in Italia vale il regime di tassazione delle rendite finanziarie. Dal 2012 il prelievo fiscale su tutti i redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria è pari al 20% (con l’eccezione dei titoli di Stato, rimasti al 12,50%). La base imponibile su cui applicare l’aliquota è rappresentata dalla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione. Per il mercato italiano vi è stata una importante revisione della normativa a partire dall’1 luglio 2011, con il cambio del regime di tassazione previsto per i fondi comuni di diritto italiano: l’imposizione tributaria è stata infatti spostata in capo ai singoli possessori di quote e sul risultato effettivamente realizzato al momento della liquidazione, armonizzando così il trattamento tra fondi esteri e fondi italiani. I valori delle quote di tutti i comparti sono pertanto al lordo delle imposte.

I proventi riferibili ai titoli di Stato (italiani ed esteri appartenenti alla white list) oggetto di investimento del fondo sono tassati con ritenuta del 20%, ma solo nella misura del 62,5% del loro ammontare. Viene così garantito lo stesso trattamento fiscale sia nel caso di investimento diretto che indiretto (il 62,5% del 20% è uguale al 12,5%).

Exchange traded product
Si applica il medesimo regime fiscale previsto per i fondi di diritto estero armonizzati, con alcune peculiarità dovute al fatto che si tratta di strumenti finanziari oggetto di quotazione. Questo investimento, infatti, genera un provento di natura finanziaria composto sia da un reddito di capitale che da un reddito diverso.

Gli Exchange traded commodity (Etc) sono invece strumenti finanziari derivati. I redditi che ne derivano, pertanto, se percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa commerciale, sono da considerarsi “redditi diversi” e scontano l'imposta sostitutiva fissata nella misura del 20%.

Azioni
Al rendimento complessivo dei singoli titoli azionari viene applicata una ritenuta del 20%. Nel caso in cui l’investimento riguardi una società italiana quotata, a questa si aggiunge un’ulteriore imposta del 4% rappresentata dalla cosiddetta Tobin Tax (un balzello sulle transazioni finanziarie per generare extra reddito per l’erario). 

Polizze vita
Anche la tassazione dei redditi da capitale corrisposti dai contratti di assicurazione sulla vita è pari al 20%. Tuttavia, il decreto legge n. 102 del 2013, che ha cancellato l’Imu prima casa da una parte e introdotto la service tax dall’altra, ha trovato la necessaria copertura finanziaria in un taglio deciso alla detrazione polizze vita già da quest’anno. In particolare, l’articolo 12 ha disposto che venga dimezzata la decurtazione dei premi versati per assicurazioni aventi a oggetto il rischio di morte o invalidità permanente, che passa da 1.291,14 euro a 630 euro per il 2013, per poi scendere ancora a 230 euro dal 2014.

Fondi pensione e Pip
La previdenza complementare rappresenta un’opportunità di risparmio cui lo Stato riconosce un trattamento speciale. Per quanto riguarda la contribuzione, è prevista infatti la deducibilità delle tasse a carico del lavoratore e per l’azienda fino al limite massimo annuale di 5.164,57 euro.

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. In pratica, chi aderisce per almeno 35 anni, pagherà il 9% di tasse sulla parte liquidata a fine carriera, contro il 27% da pagare sul Tfr lasciato in azienda (23% sotto i 15.000 euro).

Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.

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Info autore

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

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