Fondi chiusi
Il Regolamento di Banca d’Italia del 14 aprile 2005 consente ai fondi chiusi di investire, oltre che in strumenti finanziari e quote di OICR (chiusi e aperti, armonizzati e non), anche in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, crediti e titoli rappresentativi di crediti, altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale e depositi bancari.
Il limite all’investimento in un unico strumento è del 20% del totale delle attività. Per quanto riguarda gli immobili, il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie. Inoltre, l’investimento in società immobiliari che prevedano attività di costruzione è limitato al 10% per i fondi immobiliari.
I fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti sono totalmente investiti in tali crediti, mentre per gli altri il vincolo è del 20%.
Il limite all’investimento in un unico strumento è del 20% del totale delle attività. Per quanto riguarda gli immobili, il fondo non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore a un terzo delle proprie attività in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie. Inoltre, l’investimento in società immobiliari che prevedano attività di costruzione è limitato al 10% per i fondi immobiliari.
I fondi istituiti per realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti sono totalmente investiti in tali crediti, mentre per gli altri il vincolo è del 20%.






