Fondi e Sicav armonizzati UE

Sara Silano | 09-11-07 | Invia Articolo via E-mail

Sono fondi e Sicav sottoposti per legge comunitaria a una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento di Banca d’Italia del 14 aprile 2005, i fondi armonizzati possono investire in:
  • Strumenti finanziari previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF), quali azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile, titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e qualsiasi altro titolo negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati e i relativi indici.
  • Strumenti finanziari del mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non superiore a sei mesi, a condizione che siano emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o da una Banca centrale di uno Stato membro dell’UE, dalla Banca centrale europea, dall’UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato del “Gruppo dei 10” (G10) o classificato di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri dell’UE. Ancora, strumenti emessi da un’impresa i cui titoli sono quotati o emessi/garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un paese del “Gruppo dei 10”.
  • Strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute.
  • Strumenti finanziari derivati non quotati (“strumenti derivati OTC”), a condizione che abbiano ad oggetto attività in cui l'OICR può investire, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute. Altre condizioni sono che le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un paese del “Gruppo dei 10”, che siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili, che possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa dell'OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio).
  • Strumenti finanziari previsti dal TUF non quotati, purché non superino il 10% del totale delle attività.
  • Parti di OICR armonizzati.
  • Parti di OICR non armonizzati, purché siano soddisfatte determinate condizioni e assicurato all’investitore un livello di protezione pari a quello degli OICR armonizzati. Inoltre, deve essere prevista la redazione di un rendiconto annuale e di una relazione semestrale relativi alla situazione patrimoniale e reddituale.
  • Depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenente al "Gruppo dei dieci" (G-10), a condizione che non abbiano una scadenza superiore a 12 mesi e siano rimborsabili a vista o con un preavviso inferiore a 15 giorni.
Il Regolamento stabilisce, inoltre, che gli OICR possano detenere liquidità per esigenze di tesoreria e sancisce alcuni divieti. In particolare gli OICR non possono:
  • Concedere prestiti in forme diverse da quelle previste in materia di operazioni a termine su strumenti finanziari.
  • Vendere allo scoperto strumenti finanziari.
  • Investire in strumenti finanziari emessi dalla SGR che ha istituito o che gestisce il fondo.
  • Acquistare metalli e pietre preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi.
  • Investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR o della Sicav, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Inoltre, il patrimonio del fondo non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di cartolarizzazioni aventi a oggetto crediti ceduti da soci della società di gestione o da soggetti appartenenti alllo stesso gruppo, in misura superiore al 3 per cento del valore del fondo. Fanno eccezioni le operazioni in titoli quotati e strumenti finanziari derivati.
Il Regolamento pone una serie di limiti alla concentrazione dei rischi. In particolare, un OICR non può investire più del 5% del totale delle attività in strumenti finanziari di uno stesso emittente. In determinati casi, tale limite può essere elevato. Inoltre, un OICR non può investire più del 20% del totale delle attività in depositi bancari di un’unica banca (10% nel caso di banca depositaria).

Per quanto riguarda gli strumenti derivati OTC, l’esposizione verso una controparte non può essere superiore al 10% se la controparte è una banca e al 5% negli altri casi. L’esposizione complessiva ai derivati non può superare il valore complessivo netto del fondo. La normativa stabilisce dei vincoli anche per l’investimento in quote di altri OICR (20% per gli armonizzati; 10% per i non armonizzati).
Sara Silano è Caporedattore di Morningstar in Italia. Attenzione: Morningstar e i suoi dipendenti non forniscono alcun tipo di consulenza, né su investimenti in generale né su specifici fondi. Puoi mandare un commento all'Autore cliccando qui.